Riforma del Condominio - Amministrazioni condominiali | Studio Dòmos | Caltanissetta

Vai ai contenuti

Menu principale:

Riforma del Condominio

La riforma in dieci passaggi

Via libera del Senato alla riforma del condominio. Nel 2012 la commissione Giustizia ha approvato in sede deliberante la legge che cambia le regole per la gestione della vita condominiale. Una riforma storica di una disciplina che risale al 1942 e che tocca direttamente la vita quotidiana di molti milioni di famiglie italiane. Si rende più agevole la formazione delle maggioranze assembleari, più stringenti e trasparenti gli obblighi degli amministratori, più moderna e attuale la disciplina delle parti comuni e, in generale, della vita in condominio.

1. Gestione trasparente e conto corrente di condominio
Conto corrente condominialeI condòmini potranno accedere ai documenti contabili e ottenerne copia. Il rendiconto, poi, dovrà contenere anche un riepilogo finanziario e una nota esplicativa della gestione. Tutti i movimenti di denaro dovranno transitare su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio, come peraltro stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7162 del 10 maggio 2012).
Con la pronuncia, la Cassazione ha spiegato che l’amministratore deve aprireun conto ad hoc per i contributi per le spese condominiali, per evitare che possa sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e quelli dei diversi condomìni, nonché tra questi ultimi. Il conto corrente dedicato, secondo la Corte, risponde anche a «un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale».

2. Più controlli contro i morosi e sanzioni per chi viola il regolamento
Tutela legale del Condominio
L'amministratore dovrà agire con decreto ingiuntivo contro i morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato. Le violazioni del regolamento costeranno care ai condòmini: 200 euro, che possono salire a 800 in casi di recidiva.
In caso di condomino moroso l’amministratore potrà procedere con l’ingiunzione senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea e potrà comunicare ai creditori i dati di chi non paga. Questi potranno così agire in prima battuta sui morosi. Se la mora dura più di 6 mesi, si dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.

 
3. Per l’amministratore nuovi requisiti e maggiori vincoli
Requisiti dell'AmministratoreL'amministratore deve godere dei diritti civili, non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio, né deve essere stato protestato. Dovrà avere requisiti di onorabilità, aver frequentato un apposito corso e stipulare una polizza a tutela dei rischi.
Dovrà avere almeno il diploma di maturità, aver frequentatounapposito corso e, ove ciò sia richiesto dall’assemblea, stipulare una speciale polizza assicurativa a tutela dai rischi derivanti dal proprio operato.
Se ha svolto questa funzione per almeno un anno nell’ultimo triennio potrà però evitare corso e diploma, se è uno dei condòmini anche la polizza.

4. Nomina e revoca dell’amministratore
Nomina e revoca dell'AmministratoreLa nomina di un amministratore è obbligatoria se il condominio ha almeno nove condomini. L’amministratore resterà in carica senza la necessità di riconfermarlo ogni anno. Potrà essere revocato dall’assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità previste dal regolamento condominiale) oppure, su richiesta anche di un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto il conto condominiale. Dovrà indicare quanto chiede come compenso al momento della nomina.

5. La convocazione dell’assemblea e le spese per scale
Assemblea di CondominioPer la validità dell’assemblea in seconda convocazione servono un terzo dei condomini e dei millesimi; fino a ieri questa presenza era richiesta solo per le delibere.
Per scale e ascensori viene fissata una volta per tutte la suddivisione delle spese: permetà in base al valore millesimale e per metà in base al piano.

6. Accesso con password al sito web per documenti e conti
Sito web condominialeOgni condominio potrà avere un'area riservata sul sito web del Condominio. Basterà la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno metà dei millesimi per deliberare l’attivazione di un sito internet condominiale ad accesso individuale e protetto da una password per consultare i rendiconti e i documenti. Su richiesta dell’assemblea, quindi, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma del nuovo articolo 1136 del Codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condòmini.

7. Nei regolamenti «vietato vietare» gli animali domestici
Animali in condominioNon si potrà più vietare con regolamento deciso in assemblea di tenere animali domestici in casa. Si tratta di un importante passo in avanti a tutela dei milioni di cittadini che convivono con animali domestici e che d’ora in poi potranno farlo senza rischiare di incorrere in tentativi di condizionare la loro scelta e la convivenza con gli animali domestici.

8. Più facile intervenire sulle parti comuni
CondominioSarà più facile cambiare la destinazione d’uso e delle parti comuni del condominio: non serverà più l’unanimità dell’assemblea, ma basterà la maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi.
Potranno impugnare le delibere assembleari, per annullarle, anche i condomini che si sono astenuti. Prevista la mediazione obbligatoria in caso di controversia.

9. Distacco facile dal riscaldamento centralizzato
Chi si vuole distaccare dall’impianto centralizzato potrà farlo senza il benestare dell’assemblea, a patto di non creare pregiudizi agli altri appartamenti e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria.
Il condomino, quindi, può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

10. Quorum rivisti per energie rinnovabili e videosorveglianza
Energie rinnovabili
Per deliberare l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni sarà necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.
Uguale il quorum per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
Sito in classifica
Sito di qualità
Vota questo sito in Net Parade
Contattaci
 
Copyright 2014 ConsulTeam Promo Lab - P.IVA 01919080851 - All rights reserved |
Powered by ConsulTeam Promo Lab
Torna ai contenuti | Torna al menu