RappresentanzaAi sensi e per gli effetti dell'art. 1387 codice civile il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato. Più in dettaglio, si può affermare che la rappresentanza è un istituto giuridico con il quale uno o più soggetti possono manifestare la propria volontà negoziale attraverso un altro soggetto il quale agisce in loro nome e per loro conto (c.d. spendita del nome o contemplatio domini).
In questo contesto, si inserisce la figura giuridica dell'amministratore di condominio il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, pone in essere un'attività negoziale e di rappresentanza che gli viene attribuita ex lege da tutti i Condòmini. Tale attribuzione avviene attraverso un apposito negozio giuridico unilaterale denominato procura. Infatti, quest'ultima contiene i poteri e gli eventuali limiti conferiti all'amministratore e può essere generale, speciale, espressa, tacita, revocabile oppure irrevocabile.
Verifiche periodiche
Visite periodiche presso lo stabile per le opportune verifiche sugli impianti e sullo stato generale del condominio.
Assemblea
- Convocazione assemblea ordinaria con presentazione del consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Incontro preliminare con i Sigg. Consiglieri prima della convocazione dell'assemblea per l'esame delle pezze giustificative della gestione e la condivisione degli argomenti da trattare e inserire all'ODG relativamente al godimento delle parti comuni.
- Esecuzione delle delibere assembleari in materia ordinaria relativamente alle parti di oggetto ed uso comune.
Rendiconto di gestione
- Tenuta ed archiviazione dei documenti contabili per il tempo legalmente previsto e fino al passaggio di consegne;
- Redazione del consuntivo e del relativo riparto delle spese in modo chiaro e dettagliato, ai fini della comprensione e leggibilità da parte di tutti i Condòmini;
- Redazione della situazione patrimoniale con l'indicazione dei residui attivi e/o degli eventuali passivi;
- Redazione della relazione sulla gestione, accompagnatoria del bilancio, quale strumento di comunicazione fra l'amministratore e il condominio, contenente la rappresentazione dell'andamento della gestione attraverso la descrizione delle singole voci di spesa e i flussi gestionali e, dunque, del processo operativo posto in essere dall'Amministratore agevolando e contestualizzando la comprensione dell'intero rendiconto.
Gestione interna
- Apertura di un conto corrente intestato unicamente al condominio per l'assoluta trasparenza di tutti i pagamenti e di tutti gli incassi;
- Incasso delle quote ordinarie (e/o straordinarie) presso lo Studio o tramite domiciliazione bancaria (MAV, RID, ecc.);
- Solleciti di pagamento, messa in mora, subentro proprietario/inquilino, incarico al legale per recupero spese (prestazioni che prevedono addebiti individuali).
Gestione fornitori
- Disponibilità e/o ricerca, su richiesta e all'occorrenza, di ditte selezionate e qualificate per tutti i tipi di intervento, anche urgenti;
- Tenuta e cura dei rapporti contrattuali con fornitori e/o prestatori d'opera.
Adempimenti di legge
- Tenuta e cura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione inerenti la gestione oridnaria dei beni comuni:
- Compimento degli adempimenti fiscali connessi alle prestazioni ordinarie, con l'eventuale supporto di un consulente esterno;
- Sottoscrizione ed aggiornamento di polizze assicurative del fabbricato e, su richiesta dell'Assemblea, di polizze per il rischio professionale.
Privacy condominiale
Il Garante per la protezione dei dati personali, con un recente provvedimento del 18 maggio 2006, recante Protezione dati e amministrazione dei condomini, emanato sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30/06/2003, n. 196, pubb. nel Supp. Ord. n. 123/L della Gazz. Uff. del 29 luglio 2003, n. 174) e sulla base delle osservazioni pervenute ( da privati e da associazioni di categoria) in seguito alla consultazione pubblica indetta l'8 febbraio 2006, è intervenuto a specificare quali sono le misure "minime" necessarie per una corretta gestione dei dati personali nell'ambito del condominio. Le nuove regole si rivolgono non solo ai condomini, ma anche all'assemblea, all'amministratore e a tutti coloro che possono essere interessati direttamente o indirettamente al trattamento dei dati nell'ambito condominiale.
Il provvedimento è stato emanato allo scopo di garantire protezione ai dati trattati quotidianamente dai soggetti preposti alla vita condominiale, chiarendo una volta per tutte quali sono le informazioni che possono essere trattate dal condominio per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni e quali sono i dati personali che possono essere comunicati solo previo consenso degli interessati.
Viene inoltre sollecitato l'amministratore di condominio ad adottare idonee misure di sicurezza per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali. Il Provvedimento del 18 maggio 2006 si pone dunque in chiave programmatica nei confronti dell'assemblea di condominio e dell'amministratore, in quanto prescrive, ai sensi dell'art. 154, co. 1, lett. c) del Codice della Privacy, ai soggetti titolari di un trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di amministrazione dei condomini di adottare (…) le misure necessarie indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.