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Contratti di locazione: le novità contenute nella Legge di stablità 2016

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Tags: locazioneregistrazioneleggedistabilità
Countdown per la registrazione dei contratti di locazione: il proprietario avrà trenta giorni di tempo per l’adempimento; poi scatterà un secondo termine di sessanta giorni per comunicare l’avvenuta registrazione sia all’inquilino sia all’amministratore del condominio.

La legge di Stabilità per il 2016, approvata dal Senato, riformula l’art. 13 della legge n. 431/1998 sui patti contrari alla legge nelle locazioni abitative.
Le novità sono tre: tempi stretti per la registrazione dei contratti e relativi obblighi informativi; in caso di mancata registrazione del contratto possibilità di agire per ricondurre la locazione alle condizioni di legge; applicabilità delle norme di tutela dell’inquilino a tutte i contratti fin dal 1998.
Ma vediamo il dettaglio delle disposizioni introdotte con il maxiemendamento del governo.
La prima modifica riguarda il comma 1 dell’art. 13. L’attuale norma si limita a stabilire la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. L’emendamento in esame aggiunge a carico del locatore l’obbligo di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni. Un’altra aggiunta impone, sempre al proprietario, nei 60 giorni successivi alla registrazione, di dare documentata comunicazione al conduttore e all’amministratore del condominio. All’amministratore di condominio la notizia serve per l’aggiornamento e la tenuta dell’anagrafe condominiale, previsto dall’art. 1130, comma 1, n. 6, del codice civile.
Tra l’altro si ricorda che è nulla anche ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge.

La seconda modifica interessa il comma 5 dell’art. 13. Questo comma assegna all’inquilino il diritto di fare causa per ottenere la restituzione delle somme versate in più rispetto al contratto registrato e anche per ottenere che il contratto sia ricondotto alle condizioni previste dalla legge.

Nel dettaglio l’azione è anche consentita nei casi in cui il proprietario ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, e nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello previsto dalla legge e stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. L’emendamento prevede che il mancato adempimento dell’obbligo di registrazione entro 30 giorni consente al conduttore di agire in giudizio per chiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2 ovvero dal comma 3 dell’art.2 della legge n. 431/1998.
Viene introdotto, infine, un nuovo comma 6, con il quale è stabilito che le disposizioni di cui al comma 5 (azione per la restituzione somme indebite e per la regolarizzazione del contratto) debbano ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 431/1998 (30 dicembre 1998).

Fonte: Anapi Sicilia




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