L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie: lo ha riconosciuto l'’Agenzia delle Entrate, che si è ufficialmente espressa accogliendo l’interpretazione dell’istanza di consulenza giuridica presentata da ANIE Confindustria lo scorso ottobre.
Il potenziamento – dal 36% al 50% di questa detrazione è stato introdotto dal Decreto Crescita (decreto-legge n. 83/2012) fino al 30 giugno 2013.
Peraltro, il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MISE, la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri.
A livello condominiale, l’art. 1122-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del condominio fa riferimento esplicito alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabili. Precisamente il comma 2° dell’articolo consente "l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato".
L’articolo stabilisce altresì che “non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative” perciò si potrebbe affermare che, nel caso in cui si installi un impianto fotovoltaico in una porzione privata (es. terrazza ad uso esclusivo), non ci sia la necessità di chiedere una delibera da parte dell’assemblea. Bisogna in ogni caso rispettare la normativa prevista dal codice civile in materia condominiale.
Occorre infatti distinguere due casi:
a) installazione sul terrazzo di proprietà esclusiva: in questo caso, salvo l’alterazione del decoro architettonico, il pregiudizio alla statica dell’edificio o particolari divieti previsti dal regolamento condominiale, il singolo condomino proprietario esclusivo del lastrico solare può installare a sue spese l’intero impianto fotovoltaico, beneficiando dei relativi vantaggi.
b) installazione sul tetto condominiale: poiché il tetto condominiale è abbastanza ampio, i singoli condomini possono utilizzare una parte di esso per la realizzazione dell’impianto; l’installazione da parte di un condomino su porzione comune dell’edificio condominiale, è consentito purché:
- non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso;
- non riduca la possibilità di utilizzazione usuale della cosa comune;
- non limiti le facoltà di utilizzazione attuali e potenziali degli altri condomini;
- non impedisca l’utilizzo della cosa comune, ostacolando il godimento agli altri condomini;
- non alteri il decoro architettonico correlato all’edificio nella sua attuale destinazione;
- non pregiudichi, escluda o diminuisca il panorama.
È bene sottolineare che, "qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136 (maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio [...]".
Riguardo all’installazione degli impianti fotovoltaici, all’Assemblea viene anche demandato di provvedere, "a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali" (art. 1122 -bis, comma 3 cod. civ.).
L’installazione di un impianto fotovoltaico comune.
La convenienza all’installazione di un impianto fotovoltaico si ha anche quando l’utilizzo sia destinato a servire l’intero condominio. Infatti in tal caso, l’impianto può essere usato per soddisfare il bisogno di energia delle parti comuni, abbattendo i costi per l’utilizzo dell’ascensore, l’illuminazione di scale e tutti gli impianti comuni.
Anche qui, occorre distinguere due casi, a seconda del dimensionamento che si darà all’impianto:
- se l’impianto installato sarà dimensionato alle esigenze del condominio, si praticherà il c.d. "scambio sul posto", ovvero l’energia che produce viene utilizzata contestualmente per gli stessi impianti condominiali;
- se invece l’impianto è sovradimensionato rispetto ai consumi annui, si potrà valutare l’opportunità di vendere al GSE l’energia in surplus rispetto a quella autoconsumata di giorno con il servizio di "ritiro dedicato".
In entrambi i casi, al guadagno dell’autoconsumo si aggiungono gli incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia, che permette di ripagarsi l’impianto installato.
In questi casi l’amministratore di un condominio dovrà preventivamente valutare la fattibilità dell’installazione di tale impianto dopo aver sentito il parere dei condomini e aver chiesto contestualmente uno studio tecnico-economico di fattibilità svolta da un energy manager. In caso di esito positivo si potrà anche accedere ad un finanziamento bancario.