In caso di vendita dell’immobile, il condòmino ha l’obbligo di trasmettere immediatamente all’amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento. Non basta la semplice comunicazione dei dati dell’acquirente, come era sufficiente prima della legge di riforma del condominio.
Nel caso di procedura fallimentare o di procedura esecutiva, l’onere di comunicazione del trasferimento è a carico, rispettivamente, del curatore o del debitore che è stato espropriato dell’immobile. Finché questa formalità non viene espletata, il precedente proprietario resta obbligato in solido con il nuovo acquirente, per tutti i contributi condominiali maturati e da lui non ancora pagati.
Il comma 5 dell’art. 63 disp. att. cod. civ. dispone, infatti, che "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto". Non è sufficiente, dunque, inviare all’amministratore la semplice comunicazione di aver ceduto il diritto di proprietà: occorre anche che venga trasmessa proprio una copia autentica dell’atto di vendita.
La copia autentica dell’atto di vendita si potrà chiedere al notaio che ha curato il trasferimento o alla cancelleria del Tribunale presso cui è stata effettuata l’asta.
Per completezza, ancorché non inerente al diritto condominiale, si ricorda che il venditore ha anche l’obbligo di comunicare con apposito modulo all’autorità locale di P.S. (Polizia di Stato o, in mancanza, Sindaco) entro 48 ore dalla consegna, la cessione della proprietà del fabbricato, indicando le generalità dell’acquirente.