La garanzia dell’art. 1669 opera per dieci anni dal compimento dell’opera (trascorso tale termine non si può più fare valere e l’appaltatore non risponderà più in merito) e dà diritto al committente al risarcimento dei danni, e non all’eliminazione dei vizi o difetti: tale risarcimento equivale al costo delle opere difettose che il committente deve fare ripristinare.
L’azione si configura dunque come sostanziale risarcimento del danno, equivalente al costo delle opere difettose che il committente deve ripristinare, e a tutti i danni conseguenti. L’azione si prescrive nel termine di 1 anno dalla denuncia ma può essere interrotto, inviando una comunicazione analoga a quella indicata per l’azione ex art.. 1667 c.c.
Decadenza e prescrizione
La “decadenza” produce l’estinzione del diritto in conseguenza del fatto oggettivo del decorso del tempo. La decadenza non è soggetta a sospensione né a interruzione, può invece essere oggetto di accordi contrattuali che modifichino i termini imposti dalla legge a meno che non si verta in tema di diritti indisponibili (art. 2968 c.c.); in ogni caso, l’art. 2965 c.c. stabilisce che è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.
La “prescrizione” produce l’estinzione del diritto per effetto dell’inerzia del titolare che non lo esercita nel tempo determinato dalla legge. La prescrizione, al contrario della decadenza, può essere interrotta e sospesa, ma i suoi termini sono inderogabili, dunque non possono essere modificati neppure sull’accordo delle parti. Garanzia biennale – (art. 1667 c.c.) - denuncia entro 60 giorni dalla scoperta delle difformità e dei vizi (termine di decadenza), - esercizio dell’azione entro 2 anni dalla consegna dell’opera (termine di prescrizione); per salvare il diritto all’azione, per la quale si voglia attendere l’esito delle eventuali trattative stragiudiziali, si deve inviare all’appaltatore, entro il termine prescrizionale di 2 anni, un atto di “costituzione in mora” ossia una comunicazione nella quale si ribadiscono le contestazioni e le richieste già comunicate (nel rispetto del citato termine di decadenza) formulando espressa riserva di agire, e specificando che la comunicazione “vale ad ogni fine ed effetto anche interruttivo della prescrizione”. Il termine prescrizionale di 2 anni ricomincia a decorrere dal giorno della comunicazione interruttiva della prescrizione; e così di seguito, di biennio in biennio, decorrente dalla data dell’ultima comunicazione, avendo cura di interrompere allo stesso modo il termine in prossimità di ogni sua successiva scadenza.
Garanzia decennale - (art. 1669 c.c.) – denuncia entro 1 anno dalla scoperta dei fatti indicati dall’art. 1669 c.c. (termine di decadenza), che devono verificarsi non oltre i 10 anni dal compimento dell’opera (durata della garanzia) - esercizio dell’azione entro 1 anno dalla denuncia (termine di prescrizione); per salvare il diritto all’azione, per la quale si voglia attendere l’esito delle eventuali trattative stragiudiziali, si deve inviare all’appaltatore entro il termine prescrizionale di 1 anno, un atto di “costituzione in mora” ossia una comunicazione nella quale si ribadiscono le contestazioni e le richieste già comunicate (nel rispetto del citato termine di decadenza) formulando espressa riserva di agire, e specificando che la comunicazione “vale ad ogni fine ed effetto anche interruttivo della prescrizione”.
Il termine prescrizionale di 1 anno ricomincia a decorrere dal giorno della comunicazione interruttiva della prescrizione; e così di seguito, di anno in anno, decorrente dalla data dell’ultima comunicazione, avendo cura di interrompere allo stesso modo il termine in prossimità di ogni sua successiva scadenza.
Incombenze dell’amministratore
Mentre per l’esercizio dell’azione si suppone che la pratica sia già stata affidata ad un legale il quale interromperà adeguatamente i termini prescrizionali sopra citati, la comunicazione della denuncia nel rispetto del termine di decadenza (l’inutile decorso del quale preclude irrimediabilmente l’azione di garanzia) incombe all’Amministratore di condominio il quale dovrà dunque porre la massima attenzione alla esecuzione di tale incombente, pena la perdita dei diritti da parte del Condominio.
L’Amministratore dovrà altresì tenere conto che: - la contestazione fatta dal Direttore Lavori non è valida in quanto il Direttore Lavori non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente, il quale resta l’unico legittimato a fare la denuncia, - ugualmente non sono valide le contestazioni manifestate dai condomini in sede assembleare, e qui rimaste: la denuncia deve essere comunicata formalmente all’appaltatore, - la denuncia è un atto ricettizio, dunque deve essere ricevuta dal destinatario nel termine previsto dalla legge, l’amministratore avrà pertanto cura di conservare la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’appaltatore.