Accade spesso che due persone siano anche comproprietari di un’unità immobiliare sita in un edificio condominiale. In questa circostanza quale dei due deve essere convocato per partecipare all’assemblea?
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede che l’assemblea condominiale non possa deliberare se tutti gli aventi diritto non siano stati regolarmente convocati, allargando il diritto di convocazione all’assemblea non più solo ai condomini, in quanto proprietari di una unità immobiliare sita nell’edificio condominiale, ma a chiunque vanti un qualsivoglia diritto sul bene in condominio.
Spetta all'amministratore premurarsi di avvisare anche coloro che abitualmente non vivono presso lo stabile condominiale e individuare chi sono i soggetti a cui inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea, affinché la stessa possa poi legittimamente deliberare.
Tra questi, i primi sono i comproprietari dell'unità immobiliare, che devono essere preventivamente informati della convocazione, anche se poi solo uno di loro potrà partecipare all'assemblea con diritto di voto vincolante anche per gli altri. Il fatto che anche il nuovo art. 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile preveda il diritto dei comproprietari ad avere un solo rappresentante in assemblea non significa che sia sufficiente, ai fini della validità della costituzione dell'assemblea stessa, la convocazione di uno solo di loro.
Risulta anzi il contrario, cioè che a tutti deve essere inviato l'avviso di convocazione affinché sia loro consentito di individuare poi colui che, in loro rappresentanza, parteciperà alla riunione.
Le Sezioni Unite della Cassazione specificano che “la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale” nel caso in cui questa venga impugnata entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione.
Per quanto riguarda la partecipazione all’assemblea stessa, sempre secondo l’art. 67 del Codice Civile, "qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivise a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante” in assemblea che dovrà essere designato dalla maggioranza degli stessi comproprietari calcolata secondo il valore delle loro quote".
Da notare come il fatto che la rappresentanza in assemblea sia affidata ad un'unica persona, non vieta la partecipazione alla stessa da parte degli altri comproprietari. L’importante è che il voto, così come la partecipazione attiva alla discussione, sia espresso dal rappresentante dell’unità immobiliare.