Lotta agli inquilini rumorosi. Anche quelli focosi.
Vivere in condominio significa anche porre massima attenzione nel non eccedere con i rumori, specialmente nelle ore notturne; si rischia addirittura lo sfratto.
La giurisprudenza sul punto è concorde: una serie di sentenze lasciano ben pochi dubbi sull’applicabilità della legge antistalking anche nelle strutture a residenza collettiva. Già, è proprio la legge contro i fidanzati un po’ troppo impetuosi a trovare applicazione anche nei confronti dei vicini molesti: adesso chi vuole riposare ha la garanzia di poterlo fare, con buona pace per chi pensa che in casa propria può fare ciò che crede, notti infuocate comprese, senza correre il rischio di vedersi sbattuti fuori dalla propria abitazione.
Anche il sesso un po’ troppo teatrale, infatti, è tra i “capi d’imputazione” per chi è particolarmente invasivo con i vicini.
La legge di riferimento è l’articolo 612 bis del Codice penale, introdotto nel 2009 e che può essere applicata in tutti quei contesti dunque, non solo quelli di coppia in cui sia posta in essere un’attività insistita in grado di generare inquietudine in chi la subisce.
Oltre alle performance un po’ troppo ardimentose tra le lenzuola, ecco altri esempi di rumori molesti verso i vicini di casa: radio a massimo volume, lanci di oggetti contro le pareti, martellamenti sul pavimento, suonate di campanello, telefonate nel pieno delle ore notturne. Il campionario del cattivo condòmino è davvero molto ricco.
Le conseguenze possono essere varie, ma hanno tutte una natura comune: l’allontanamento dello stalker dal condominio. In alcuni casi, addirittura, l’ordinanza del Gip prevedeva l’obbligo, per il disturbatore” condannato, di non avvicinarsi entro i 500 metri dalla struttura condominiale che ha vessato per lungo tempo, divieto di comunicazione coi vicini e la restrizione di permanenza nelle aree comuni.
Insomma, in condominio brulicano i potenziali stalker, anche se spesso le controversie vengono risolte in via amichevole senza ricorrere alla giustizia: quella per i rumori è infatti, insieme alle dispute sugli odori, la maggior ragione di dissidio tra condòmini a detta degli osservatori. Subito dopo,vengono l’occupazione indebita delle aree comuni, il lancio di mozziconi o briciole da terrazzi o finestre o la presenza degli animali domestici.
Per quest’ultimo caso, comunque, è intervenuta la riforma del condominio, in vigore dal 18 Giugno 2013, a sanare eventuali dissidi fra vicini di casa: l’art. 1138 cod. civ., nella sua nuova formulazione, prevede infatti che il regolamento di condominio non possa vietare di possedere o detenere animali domestici. Questa norma, tuttavia, non esclude l'applicazione delle altre norme vigenti in materia di tenuta degli animali in condominio.