L’art. 25 della riforma (legge 220/2012) aggiorna la vecchia disciplina risalente al 1942 introducendo l’articolo 71-ter: «Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini».
In sostanza, per il sito occorre che in assemblea il punto all’ordine del giorno abbia il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti e almeno la metà del valore del condominio in millesimi.
Fino al 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma, il sito si deve considerare un’innovazione che richiede la maggioranza degli intervenuti e i due terzi di millesimi.