Le agevolazioni “prima casa” possono essere richieste anche per l’acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad altri due preposseduti a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.
È questo l’importante chiarimento che dall’Agenzia delle Entrate ha diffuso, a seguito di un’istanza di interpello, con la risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017.